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LA CATTURA DI EICHMANN

Il processo ad Adolf Eichmann ebbe inizio l’11 aprile del 1961 a Gerusalemme, undici mesi dopo la cattura dell’ex funzionario del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori.
Eichmann era stato nominato nel 1941 capo della sezione della Gestapo IV-B4, dedicata agli affari ebraici e alle deportazioni: in quanto esperto di questioni ebraiche egli poteva anche annullare o evitare di rispondere ad ordini superiori in merito alla questione ebraica.
Fu segretario, e organizzatore, della Conferenza di Wannsee e, fino quasi alla fine della guerra, continuò a gestire i trasferimenti dei treni carichi di ebrei (e non solo) verso i campi di sterminio.
Alla fine della guerra era stato rinchiuso dagli americani nel campo per SS di Weiden e lì era stato interrogato più volte come “Tenente Eckmann”, senza che nessuno scoprisse la sua reale identità. Passò i successivi cinque anni nei pressi di Amburgo e poi, grazie all’organizzazione Odessa, fuggì a Buenos Aires dove assunse il falso nome di Ricardo Klement. Due anni dopo il suo trasferimento in Argentina nel 1950, la moglie e i tre figli lo raggiunsero, mantenendo tutti e tre il cognome Eichmann (la moglie, Veronika Liebl, conservò il cognome da ragazza in aggiunta a quello da sposata).Grazie a una rete di informatori, ebrei e non, vicini alla colonia tedesca di Buenos Aires, già dal 1959 il Mossad venne a conoscenza del nascondiglio di Eichmann: trapelò infatti che la vedova Eichmann fosse sposata con tale Klement e che i loro figli corrispondevano a quelli del fuggitivo.
Non restò dunque che confermare l’identità nascosta di Klement e rapirlo, col fine di poterlo processare in Israele. Il rapimento fu un’azione illegale compiuta, come nota Hannah Arendt, in quanto unica via percorribile: difatti gli agenti israeliani ebbero la conferma dell’identità di Adolf Eichmann il 21 marzo 1960, solamente qualche settimana prima che i crimini connessi alla Seconda guerra mondiale cadessero in prescrizione secondo l’ordinamento argentino.
Anche Moshe Pearlman lascia intendere che soluzioni diplomatiche avrebbero concesso sicuramente ad Eichmann una possibilità di fuga, in quanto era altamente probabile che una soffiata lo raggiungesse o che il governo argentino non concedesse affatto l’estradizione.
Egli afferma inoltre che “quali che siano le illegalità commesse per assicurare la presenza di Eichmann dinanzi a un tribunale competente, una volta là, la corte ha il diritto di processarlo per i crimini di cui è accusato”. La sera dell’11 maggio 1961 gli agenti del Mossad attesero, nei pressi dell’abituale fermata dell’autobus che Eichmann facesse ritorno a casa, dopo una normale giornata di lavoro alla fabbrica Mercedes Benz: quando egli discese dalla vettura gli agenti erano già sul posto.
Il piano della cattura, studiato a tavolino e ben organizzato, filò abbastanza liscio ed Eichmann venne dapprima caricato in auto e successivamente condotto in una stanza che sarebbe stata la sua prigione per dieci giorni – in attesa del volo che avrebbe condotto lui e gli agenti del Mossad in Israele – e dove egli, senza che gli venisse chiesto, ammise: “Ich bin Adolf Eichmann”.

ACCUSA E DIFESA.

Adolf Eichmann durante la prima giornata del processo dovette ascoltare, chiuso al sicuro in una sorta di gabbia di vetro costruita appositamente all’interno della sala del Beit Haam (casa del popolo di Gerusalemme), i quindici capi d’accusa mossi contro di lui, riepilogabili in maniera sommaria in tre tipologie diverse: “crimini contro il popolo ebraico”, “crimini contro l’umanità” e “crimini di guerra”.
La prima accusa poteva essere mossa nei confronti dell’imputato in base ad una legge israeliana dell’agosto 1950 contro i nazisti e i collaborazionisti nazisti: essa era composta da diciassette punti e condannava alla pena di morte chiunque, durante il regime nazista, avesse commesso uno dei tre crimini di cui fu accusato Eichmann.
La stessa legge precisava successivamente che cosa si intendesse con “crimini contro il popolo ebraico”, in particolar modo evidenziava che: crimine contro il popolo ebraico significa ciascuno dei seguenti atti, commessi con l’intento di distruggere il popolo ebraico, completamente o in parte: 1) uccisione di ebrei; 2) provocazione di gravi danni fisici o mentali ad ebrei¸ 3) riduzione di ebrei a condizioni di vita intese a determinarne la distruzione fisica. Gli stessi crimini erano stati definiti nel processo che aveva rappresentato, per quello in questione, in principale riferimento: il processo di Norimberga. Esso costituiva un precedente e i materiali lì presentati poterono essere utilizzati a Gerusalemme contro l’imputato. Questo ebbe luogo dal 18 ottobre 1945 al 1° ottobre dell’anno seguente di fronte ad un Tribunale Militare Internazionale, il cui Statuto era stato firmato a Londra dai governi inglese, francese, degli Stati Uniti e delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
Proprio nello Statuto del Tribunale del 1945 – considerando la Dichiarazione di Mosca del 30 ottobre 1943 – vengono enunciati all’articolo 6 gli atti criminosi di cui gli imputati furono accusati e di cui Eichmann, che era sfuggito al tribunale Internazionale, fu accusato ben quindici anni dopo. Uno dei molti fili conduttori tra il processo di Norimberga e quello di Gerusalemme, fu l’avvocato difensore: Robert Servatius, il quale aveva infatti già lavorato a Norimberga. A Gerusalemme egli ricevette l’aiuto dello stesso imputato, il quale nei dieci mesi trascorsi in cella si dedicò allo studio dei documenti che lo riguardavano e che lo circonderanno, nella sua “gabbia di vetro”, al processo stesso. Lo si vede spesso nelle riprese con gli occhiali calati sul naso e l’aria indaffarata di chi deve a tutti i costi convincere i giudici che lui era “non colpevole” in quanto stava “solamente eseguendo un ordine”.
Egli dichiarò: “con la liquidazione degli ebrei io non ho mai avuto a che fare, io non ho mai ucciso un ebreo […] non ho mai dato l’ordine di uccidere un ebreo. […] non l’ho mai dovuto fare”. Aggiunse inoltre che poteva essere solamente incriminato di aver “aiutato e favorito” lo sterminio, e che nei pochissimi casi in cui entrò “in contatto diretto con lo sterminio degli ebrei” fu perché “lo doveva fare”. Ma la responsabilità individuale era punibile sulla base dell’articolo 8 del Patto di Londra, il quale affermava che “il fatto che l’accusato abbia agito in conformità delle istruzioni del suo Governo o di un superiore gerarchico, non lo esonera dalle sue responsabilità”.
Che l’eseguire ordini superiori non costituisse un’attenuante venne ribadito anche dal procuratore generale Gideon Hausner nella sua relazione introduttiva, il quale si dichiarò oltremodo pronto a provare che Eichmann avesse talvolta aggirato ordini superiori, ponendosi deliberatamente come fautore diretto dell’uccisione di ebrei.
Ad avvalorare questa sua tesi portò una testimonianza di Rudolf Höss (comandante ad Auschwitz), il quale sosteneva che Eichmann “si opponeva alla scelta tra i deportati, intesa a risparmiare quelli idonei al lavoro” e anche “si opponeva ad ogni tentativo di rallentare il ritmo dei massacri”. Inoltre il fatto stesso di aver pianificato il genocidio del popolo ebraico faceva di Eichmann colpevole di “crimini contro il popolo ebraico”. Dunque, benché Eichmann dichiarasse di aver rispettato solamente gli ordini (incurante del fatto che con essi venivano mandati a morte milioni di persone) ciò non poteva rappresentare un’attenuante, poiché egli aveva commesso un “atto illegittimo”: secondo i giudici un atto è dichiarato tale quando “una persona normale lo giudichi per tale, giacché acceca gli occhi e trafigge il cuore”. Un altro punto della difesa di Eichmann consisteva nel ribadire l’irretroattività delle leggi, ovvero il principio nullum crimen, nulla poena sine lege. Quando Eichmann ordinava il trasferimento di ebrei alla volta di un campo di concentramento (in qualità di capo della sezione IV-B4) non esisteva alcuna legge che lo vietasse.
Ma la necessità di giustizia doveva andare ben oltre il precetto nullum crimen, nulla poena sine lege.

Una delle accuse mosse contro questo processo fu quella di parzialità, poiché lo Stato di Israele e i suoi giudici (qualunque giudice israeliano, non solo i tre del processo) erano troppo coinvolti nella questione dello sterminio degli ebrei per poter correttamente e in maniera imparziale giudicare l’imputato.
I giudici stessi risposero a quest’accusa sostenendo che sebbene ciascun ebreo fosse profondamente coinvolto nella memoria dell’Olocausto, essi avevano il dovere di padroneggiare i propri sentimenti finché fossero rimasti seduti a giudicare l’imputato.
Il processo ad Eichmann, definito dal primo ministro d’Israele David Ben Gurion un “atto supremo di giustizia storica” andò, come Norimberga, a costituire un precedente: grazie a questo processo la Germania trovò il coraggio di processare molti nazisti che come Eichmann si erano dati alla fuga, inclusi quasi tutti i membri del cosiddetto “Eichmann Commando” e Richard Baer, successore di Rudolf Hoss al comando di Auschwitz.

UN PROCESSO PEDAGOGICO

Se io di fronte a voi, giudici d’Israele, mi levo in quest’aula ad accusare Adolf Eichmann, non mi levo da solo. Assieme a me si levano sei milioni di accusatori. Ma ahimè, essi non possono puntare il dito contro la gabbia di vetro e gridare J’accuse contro l’uomo lì seduto… Il loro sangue grida vendetta al cielo, ma la loro voce non può essere udita. E così tocca a me fare il loro portavoce e pronunziare in loro nome la terribile requisitoria.

Con queste parole esordì Hausner il 17 aprile 1961 davanti al tribunale di Gerusalemme e al suo pubblico (composto da giornalisti per le prime settimane e successivamente da sopravvissuti alla Shoah), ai tre giudici Moshe Landau (il presidente), Benjamin Halevy e Yitzhak Raveh, all’imputato e al suo difensore, oltre a tutti gli altri presenti, quali dattilografi, traduttori e personale di sorveglianza.
La requisitoria, durata otto ore, ripercorse non solo la storia del popolo ebraico, colma di sofferenze e discriminazioni, ma anche la storia e la carriera di Adolf Eichmann che si apprestava ad essere giudicato da un tribunale composto da coloro che egli aveva inteso sterminare, quando ancora lavorava come capo dell’Ufficio per l’immigrazione ebraica e successivamente a capo dell’Ufficio IV-B4. In questo lunghissimo e complesso discorso è possibile rintracciare dei fini pedagogici, rivolti non solo al mondo intero ma anche agli abitanti di Israele. Gli strumenti per “toccare il cuore degli uomini” che Hausner scelse di adottare furono sostanzialmente due: i testimoni e i media.

I TESTIMONI.

Al processo di Norimberga i testimoni, 32 per l’accusa e 61 per la difesa, avevano avuto il compito di confermare, raccontare, contraddire e commentare quanto presentato attraverso i documenti mostrati alla corte internazionale. Il Processo di Norimberga era inoltre volto a punire le singole personalità sedute al banco degli imputati e le loro azioni che avevano portato allo scoppio della guerra (“crimini contro la pace”) e che avevano provocato un’enorme quantità di morti (“crimini contro l’umanità). Gideon Hausner, invece, volle improntare l’accusa sui documenti, che lui definì “insostituibili”, ma soprattutto sui testimoni. Nelle intenzioni del Procuratore c’era infatti la volontà di creare un doppio racconto, in modo tale che le testimonianze, che dovevano essere le più variegate possibili, delineassero un panorama generale di quanto accaduto per ordine di Adolf Eichmann in ciascun paese che fu teatro di deportazioni e per ciascuna fase della Shoah, dalle prime espulsioni dal territorio tedesco agli ultimi treni carichi di vittime.
Hausner, insieme al commissario Goldman, lesse e ascoltò centinaia di testimonianze in una sorta di “casting” alla ricerca di un gruppo di persone che potesse rappresentare nella maniera più fedele una società eterogenea come poteva essere quella che perì nei campi di concentramento e sterminio nazisti e che, cosa fondamentale, non cadesse in contraddizione: Hausner e Goldman scelsero infatti solamente quei testimoni che potevano portare al banco un racconto veritiero e lineare, chiaro non solo nella loro memoria ma preferibilmente accompagnato da un supporto scritto, come la deposizione della testimonianza allo Yad Vashem (Ente nazionale per la Memoria della Shoah, con sede a Gerusalemme, che fin dalla sua istituzione nel 1953 si occupa di raccogliere le testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah) o un diario, una raccolta di memorie che evitasse al testimone di confondersi. La “processione” dei testimoni, così definita dalla Arendt, occupò sessantadue udienze su un totale di centoventuno, mentre all’interrogatorio e controinterrogatorio di Eichmann ne furono dedicate trentuno: questo indica quante energie Hausner profuse e quanto egli ritenesse importanti le voci e i racconti dei testimoni.
Si ruppe in questo modo il cosiddetto “grande silenzio” in cui molti testimoni, per timore di non essere creduti o non ben voluti per il fardello che portavano, si erano costretti: finalmente era possibile parlare perché c’era qualcuno che ascoltava.
L’attenzione ai testimoni era così forte da lasciare che il vero protagonista del processo, l’imputato, passasse in secondo piano:

man mano che i testimoni si susseguivano e che orrore si aggiungeva ad orrore […], e quanto più veniva illustrata la sventura del popolo ebraico in questa generazione, quanto più grandiosa si faceva la figura nella gabbia di vetro, quasi un fantasma, e per richiamarla non bastava mostrarla a dito e gridare: «Ecco il mostro responsabile di tutto»

A Gerusalemme erano state dunque riservate ai testimoni una grande attenzione e importanza – ne è indice il numero di sedute a loro dedicate -, come mai prima di allora. Vediamo adesso il ruolo dei mezzi di comunicazione e il ruolo centrale che i testimoni ricoprirono anche in questo caso.

I MEDIA.

La sala in cui si svolse il processo presentava, al giorno dell’apertura, delle finestrelle che erano assenti al momento della costruzione.
Da quelle finestrelle, mimetizzate nella tappezzeria con pannelli in cartongesso, quattro telecamere ripresero tutto il processo, dietro la direzione di Leo Hurwitz.
Già dal novembre 1960 i diritti di esclusiva per le riprese erano stati acquisiti dalla Capital Cities Broadcasting Corporation (CCBB) di New York, con il giovane Milton A. Fruchtman come produttore.
Ogni sera le riprese venivano inviate alle televisioni di tutto il mondo, le quali la sera successiva trasmettevano il video. Le radio, invece, avevano la possibilità di trasmettere in diretta quanto stava avvenendo in aula.
Migliaia di persone sparse per il globo poterono guardare o ascoltare il processo, in perfetta linea con le volontà di Hausner, che appunto intendeva dare “la dimensione del reale” ad un “fantasma del passato.”
La volontà di Hausner nasceva dalle direttive di Ben Gurion, il quale aveva un duplice obiettivo da raggiungere con la trasmissione del processo: fare in modo che tutti i paesi del mondo ricordassero che l’Olocausto li aveva obbligati a riconoscere lo Stato di Israele come l’unico Stato Ebraico e in secondo luogo impartire la lezione dell’Olocausto alla popolazione di Israele, specialmente ai giovani, i quali credevano che le vittime, molto spesso loro parenti, si fossero fatte condurre nelle camere a gas “come pecore da macello”.
Leo Hurwitz studiò la collocazione delle telecamere in modo tale che essere potessero consentire un perfetto “montaggio interno”. Che questa scelta fosse ben ponderata, con delle prove alle quali presero parte alcune persone dello staff di Fruchtman, lo si vede anche in The Eichmann Show, che racconta appunto la costruzione dello “show” costituito dal processo.Importante trasposizione cinematografica delle vicende del processo Eichmann, il film è uscito per il Giorno della Memoria 2016 e contiene anche filmati d’epoca, utilizzati in alternanza con riprese recitate per meglio rendere l’idea di quanto accadde nella sala Beit Ha’am della Casa del Popolo di Gerusalemme.

CONCLUSIONI.

Il processo ad Eichmann rappresenta una parziale continuità con quello di Norimberga, in quanto uno dei grandi assenti a quest’ultimo venne finalmente processato: lì il suo nome venne fatto da molti imputati e confermato dai testimoni come il direttore dello sterminio degli ebrei. Ma d’altro canto “la prova della sua complicità venne fuori solo in fase istruttoria, quando si approntavano gli atti d’accusa contro i principali capi nazisti caduti in mano agli alleati”, inoltre egli aveva fatto perdere le sue tracce e quasi tutti lo davano per morto, per cui non venne processato, neppure in contumacia. Ma se la continuità è evidente, non mancano le differenze: al centro del processo di Gerusalemme vi era difatti la Shoah e i “crimini contro il popolo ebraico”. Il processo si rifà al precedente di Norimberga e ne crea uno, poiché rappresenta un punto di svolta per il popolo ebraico che riuscì, per la prima volta, a processare in terra ebraica qualcuno che contro di esso aveva agito: come per Norimberga, scelta per processare i gerarchi nazisti anche per il carattere simbolico che aveva ricoperto durante la dittatura, anche il fatto che Eichmann venisse processato a Gerusalemme aveva una fortissima valenza simbolica.

C’è dunque un “prima Gerusalemme” e un “dopo Gerusalemme”: nella coscienza dei numerosissimi (all’epoca) testimoni e nei cittadini d’Israele ma anche nella percezione e nell’apertura a parlare di Shoah del resto della popolazione. Il processo ad Eichmann suscitò interesse mediatico e aprì le porte alla cosiddetta “era del testimone”, che in qualche modo legittimò il dolore del testimone e lo introdusse nella società come riabilitato, interrompendo il “grande silenzio” che fino ad allora aveva zittito la voce della Shoah. Erano stati i primi confidenti dei testimoni a zittire il fiume di parole dolorose che era pronto a venir fuori dalle bocche dei sopravvissuti, poiché alcuni loro gesti potevano tradire incredulità – forse legittima, data l’efferatezza dei racconti – oppure incomprensione.

Furono anche gli stessi testimoni a credere, semplicemente, che nessuno avrebbe voluto ascoltarli o credergli, in un’Europa che stava ancora tentando di risorgere dalle ceneri dei bombardamenti e che cercava semplicemente di lasciarsi il passato alle spalle.

Fonti:

Cattura e processo Eichmann, produzione a cura di Utet e 3D Produzioni Video, a cura di Maddalena Moroni e Francesca Molteni. Contiene filmati originali del processo e il libro, citato di bibliografia, di M. Pealman.

Legge n. 64, art. 1, approvata il 1/08/1950, Legge Israeliana per la Punizione dei nazisti e dei collaboratori dei nazisti, in Moshe Pearlman, È lui, Eichmann, cit., pp. 159-160.

Patto di Londra e Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga (1945), disponibile al link: https://unipd-centrodirittiumani.it/…/patto-di…/170

Bibliografia:

Arendt, Hannah, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano, 2014 (ed. or. 1964),

De Zayas, Alfred-Maurice, Il Processo di Norimberga davanti al Tribunale Militare internazionale (1945-1946), in Alexander Demandt, Processare il nemico. Da Socrate a Norimberga, Einaudi, Torino, 1996.

Delage, Christian, Caught on Camera: Film in the Courtroom from the Nuremberg Trials to the Trials of the Khmer Rouge, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2014.

Hausner, Gideon, Sei milioni di accusatori. La relazione introduttiva del procuratore generale al processo Eichmann, Einaudi, Torino, 2010 (ed. or. 1961). Si vedano anche la prefazione di Simon Levi-Sullam, Introduzione, pp. V-XXIV, e il saggio in appendice di Alessandro Galante Garrone, Il caso Eichmann, pp. 165-189.

Leotta, Carmelo Domenico, Il genocidio nel diritto penale internazionale. Dagli scritti di Raphael Lemkin allo Statuto di Roma, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, pp. 251-255.Pearlman, Moshe, È lui, Eichmann, Utet, Torino, 2006 (ed. originale 1961) Wieviorka, Annette, L’era del testimone, Cortina, Milano, 1999 (ed. or. 1968).

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